Mase, chiarimenti su rifiuti organici

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici.

Quesito

Si chiede al Ministero “se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182-ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182-ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

Conclusioni Mase

Dal contesto della normativa citata, secondo il Mase emerge chiaramente l’obbligo di conferire i rifiuti biodegradabili e compostabili nell’ambito della raccolta separata dei rifiuti organici, anche al fine di incrementare il riciclaggio degli stessi, mentre resta nella possibilità dell’utenza domestica l’utilizzo dei sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta del proprio rifiuto organico.

La disposizione di cui al comma 7 del citato articolo 182-ter prevede l’adozione di un decreto ministeriale al fine di stabilire i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”.

La citata disposizione risulta avere carattere autonomo e non rappresenta il presupposto per la vigenza degli obblighi previsti ai commi precedenti del medesimo articolo; prevede infatti l’emanazione di un provvedimento avente natura di fonte secondaria, chiamato a dettare disposizioni riferibili esclusivamente alla qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici e ai relativi controlli da effettuare anche presso gli impianti di riciclaggio.

In conclusione, prosegue il Mase, alla luce di quanto esposto, la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 182-ter, comma 7, non sembra giustificare l’emanazione a livello locale di atti o provvedimenti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dell’umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici dei prodotti con le caratteristiche previste dal comma 6 del medesimo articolo.”


Mase, risposta ad interpello

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 182-ter del medesimo decreto legislativo in materia di rifiuti organici.

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