Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR, ex art. 27-bis D.lgs. 152/2006, confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.
Quesito
La Provincia di Taranto chiede al Ministero se sia corretto rilasciare l’AUA direttamente con il PAUR (di competenza della Regione o della Provincia come da L.R. del 7 novembre 2022 n. 6) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, D. Lgs. 152/06, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA, senza alcun passaggio dai SUAP.
Risposta Mase
Il Ministero chiarisce che nell’ipotesi di PAUR in applicazione del richiamo effettuato dall’art 1 comma 2 del citato DPR 59/2013, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto” non troverà applicazione il procedimento che prevede il passaggio attraverso il SUAP per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali.
Quindi, alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme, nelle ipotesi di PAUR le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’AUA e quindi il SUAP.
Mase, risposta all’interpello n. 200792 del 4 novembre 2024
Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in merito corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR ex art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.