Mase, chiarimenti su operazione di recupero rifiuti R12

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’operazione di recupero rifiuti R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, ex allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006.

Quesito

Con istanza di interpello la Provincia di Viterbo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un ciclo di lavorazione in base all’attribuzione dei codici R contenute nell’Allegato C, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Operazioni di recupero, e in particolare – se possa ritenersi possibile autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e pertanto il rilascio di un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:

  • presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
  • invio del rifiuto a lavorazione R12;
  • da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto Codice EER della tipologia 19;
  • ripresa in carico del rifiuto in R13;
  • successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle
  • quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a
  • lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia prima seconda.

Considerazioni Mase

Il Mase, dopo avere richiamato le definizioni di recupero, ex art. 183 dlgs 152/2006, ricorda che tali operazioni sono elencate nell’allegato C della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che tuttavia, come precisato al secondo periodo della definizione di “recupero” risulta non esaustivo.

In particolare, con riferimento al codice R12, di cui all’allegato C alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota (7), associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il
pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”

Risposta Mase

Con riferimento al quesito posto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota (7) alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Considerato quanto sopra, il Mase evidenzia che le Autorità competenti sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.


Testo

Mase, risposta ad interpello 6 marzo 2024, n. 43443

Operazione di recupero rifiuti R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, ex allegato C, Parte IV, Dlgs 152/2006.

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