Mase, chiarimenti su materiali vegetali galleggianti in acqua

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla qualificazione dei materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi.

Quesiti

In particolare, si chiede al Mase di chiarire se tali materiali siano da considerarsi rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e in caso affermativo se ricompresi tra i rifiuti urbani:

  • le eventuali campagne di raccolta degli stessi debbano essere effettuate su iniziativa del comune territorialmente competente o in ogni caso previo nulla osta dello stesso;
  • il comune territorialmente competente debba individuare delle apposite strutture di raccolta di tali rifiuti;
  • i costi sostenuti per la gestione di tali rifiuti siano coperti dalla componente tariffaria.

Risposta Mase

Il Mase innanzitutto precisa che le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta, anche ove gli stessi siano frammisti ad altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti laddove effettuate nel tempo tecnico necessario e nel medesimo sito di deposito.

Comunque, per i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi derivanti da eventi meteorici o atmosferici, la loro qualificazione come rifiuto dipende dalla destinazione che si intenderà dare agli stessi: nel caso in cui il detentore abbia intenzione o l’obbligo di disfarsene, gli stessi assumeranno pertanto la qualifica di rifiuto.

Inoltre, prosegue il Mase, i rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, gli stessi assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti.

Circa la competenza gestionale e finanziaria, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di Un’Autorità di sistema portuale, i Comuni territorialmente competenti sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati ovvero di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di detti rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.


Mase, Risposta ad interpello 14 giugno 2024, n. 110134

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo all’applicazione della disciplina derivante dalla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri.

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