Mase, chiarimenti su limiti emissione in atmosfera TCOV

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in ordine alla individuazione dei limiti di emissione in atmosfera per i TCOV in impianti (IPPC) ricadenti nella categoria 6.7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs n. 152/2006.

Categoria 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.

Quesiti

La Provincia di Padova ha chiesto come vadano interpretate le BAT AEL citate nelle Conclusioni sulle BAT pubblicate con Decisione 2020/2009, con particolare riferimento alla BAT 24 (paragrafo 13, tabella 11) e alla BAT 26 (paragrafo 17, tabella 17) concernenti le emissioni di TVOC.

Tali tabelle, difatti, riportano due note: la Provincia chiede di chiarire se la prima nota possa essere riferita a qualsiasi tipo di recupero (anche con utilizzo di un distillatore) e se la seconda nota vada intesa nel consentire un innalzamento del limite superiore del BAT-AEL indicato in tabella o nella nota 1.

La decisione di esecuzione (UE 2020/2009) che approva le Conclusioni sulle BAT per la categoria IPPC 6.7 in due casi (tabella 11 e tabella 17) nell’individuare i BAT-AEL per le emissioni del parametro TCOV specifica in due distinte note che:

  • 1) il valore superiore dell’intervallo di riferimento (posto generalmente a 20 mg C/Nm³, ovvero a venti milligrammi di carbonio per normal metro cubo) può essere elevato al valore 50 mg C/Nm³ se si impiegano tecniche che consentono il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato
  • 2) per gli impianti che utilizzano la tecnica dell’adsorbimento (illustrata al capitolo BAT 16 c del documento) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita dal processo, si applica un requisito BAT-AEL aggiuntivo inferiore a 50 mg C/Nm³ agli scarichi gassosi in uscita dal concentratore

Risposta Mase

Quesito 1 – il limite superiore dell’intervallo individuato dalla nota n. (1) (da 20->50 mg C/Nm³) deve essere considerato per qualsiasi tipo di recupero (distillatore, adsorbimento/deadsorbimento con carboni attivi/zeoliti, etc.)?

Considerato che l’articolo 29.sexes, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in completa coerenza con la direttiva IED, chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, si può confermare che la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato.

Quesito 2 – il BAT-EL aggiuntivo di 50 mg C/Nm³, in caso di utilizzo della BAT 16 c) associata ad una tecnica di trattamento dei gas in uscita della nota 2), va intesa come aggiunta al BAT AEL di 20 o 50 mg C/N m³ (quindi 20+50 =70 mg C/N m³ oppure 50+50 = 100 mg C/N m³)?

Differentemente da quanto assunto implicitamente nella formulazione quesito, la nota 2) alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, non si riferisce ai valori BAT-AEL da considerare per il flusso rilasciato in atmosfera a valle del trattamento del gas concentrato in uscita dal processo di adsorbimento/deadsorbimento, i cui valori massimi rimangono pertanto rispettivamente 20 mg C/N m³ o (in caso di recupero, in applicazione dalla nota 1) 50 mg C/N m³.

Tale nota si riferisce piuttosto ai limiti da applicare alle distinte emissioni in atmosfera del concentratore non soggette a ulteriori trattamenti, per le quali il valore superiore BAT-AEL è in ogni caso 50 mg C/N m³.


Testo

Mase, risposta ad interpello n. 61172 del 29 marzo 2024

Interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152, in ordine alla individuazione dei limiti di emissione in atmosfera per i TCOV in impianti ricadenti nella categoria 6.7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 – Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009.

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