Mase, chiarimenti su gestione marmitte catalitiche usate

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla gestione dei catalizzatori esausti potenzialmente pericolosi presenti nei veicoli fuori uso.

Quesito

Confindustria chiede al Ministero chiarimenti in merito alla gestione dei catalizzatori esausti potenzialmente pericolosi presenti nei veicoli fuori uso conferiti agli impianti di trattamento senza adeguata documentazione analitica che attesti la non pericolosità degli stessi rifiuti di catalizzatori.

Inoltre, l’istante ha proposto di valutare la possibilità di garantire la tracciabilità di tale tipologia di rifiuto anche a monte degli impianti di trattamento.

Risposta Mase

Il Mase, dopo avere esposto il quadro normativo, chiarisce che qualora non si disponga di una documentazione analitica che attesti la non pericolosità della componente del veicolo fuori uso che ne consenta la corretta attribuzione del codice EER, si rende necessario valutare le caratteristiche di pericolo di ciascuna delle sostanze contenute nella componente, per origine e/o contaminazione.

Pertanto, il codice corretto da attribuire al rifiuto derivante dal catalizzatore contenente le medesime sostanze pericolose presenti all’origine è da individuare tra le voci 16 08 02*, 16 08 05* e 16 08 06*. Viceversa, qualora dall’analisi sul rifiuto si rilevino ulteriori sostanze pericolose contaminanti con concentrazioni superiori ai limiti indicati per le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, il codice EER da attribuire al catalizzatore esaurito è il 16 08 07*.

In caso non sia possibile determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, il Ministero conferma quanto indicato nelle Linee guida ISPRA-SNPA secondo cui il principio di precauzione giustifica la classificazione del rifiuto come pericoloso e la conseguente adozione di misure restrittive.

In relazione alla tracciabilità dei catalizzatori esausti, il Ministero ricorda che la normativa in materia (articolo 5, Dlgs 209/2003) contiene misure per prevenire la dispersione di tali rifiuti e per renderli tracciabili: in particolare il detentore non incorre in spese se consegna al Centro di raccolta il veicolo con tutte le componenti, compresa la marmitta, incentivandolo quindi a motivare l’eventuale assenza di catalizzatori, con prove documentali.


Testo

Mase, risposta ad interpello 19 settembre 2024, n. 170429

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo alla corretta interpretazione e applicazione della normativa relativa alla gestione e alla tracciabilità delle marmitte catalitiche usate.

Torna in alto