Mase, chiarimenti su fase preliminare Paur

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, ex art. 26-bis del dlgs 152/2006, in particolare sulla documentazione progettuale da presentare.

Quesito

La Provincia di Lecco chiede un parere in merito “al livello della documentazione progettuale che deve essere presentata all’autorità competente ai fini dell’indizione della conferenza dei servizi preliminare per la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall’art. 26-bis del d.lgs. 152/2006”.

Risposta Mase

Il Mase ricorda che il dlgs 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ha abrogato le disposizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e ha previsto che la progettazione possa articolarsi in due soli livelli di approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Pertanto, il richiamo contenuto nell’art. 26-bis, in virtù del principio tempus regit actum, si ritiene riferito alle nuove previsioni normative.

A tal riguardo viene evidenziato che, sebbene i contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, come indicati dell’allegato I.7, siano diversi rispetto alle previgenti diposizioni, dal raffronto tra il comma 1 dell’articolo 41 del nuovo codice e il comma 1 dell’articolo 23 dell’abrogato d.lgs. n. 50/2016, si evince che le finalità che devono essere assicurate sono comuni a tutti i livelli di progettazione, seppure con un diverso livello di approfondimento.

In linea con succitate finalità, la fase preliminare al provvedimento unico regionale, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, costituisce uno strumento di importante agevolazione della successiva procedura di PAUR, in quanto consente di avviare tale verifica ambientale avendo già concordato con i soggetti competenti modalità e tematiche da approfondire.

Infatti, le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere modificate, in sede di PAUR, soltanto in presenza di “elementi significativi emersi nel successivo procedimento”, da motivarsi specificatamente.


Mase, risposta Interpello prot. 74281 del 19.4.2024

Interpello ambientale, ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs n. 152 del 2006, n.152 – interpretazione dell’applicabilità del punto 6-bis dell’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 concernente i Progetti di competenza statale da assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

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