Mase, chiarimenti su fanghi da trattamento reflui urbani

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito ai fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Quesiti

Con istanza di interpello la regione Abruzzo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

  • a) se gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (d’ora in avanti “TUA”), ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possano ricevere i fanghi derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente ai fini del completamento del complessivo processo di trattamento, previa comunicazione all’autorità competente e nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 3, lett. c) TUA;
  • b) di fornire chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria al trasporto di detti fanghi nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110, comma 3 lett. c) TUA.

Risposta Mase

Il Mase, dopo avere richiamato la normativa e la giurisprudenza conclude:

  • a) gli impianti di depurazione privi di autorizzazione ai sensi della Parte Quarta del testo unico ambientale, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo;
  • b) ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c) TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.

Testo

Mase, risposta ad interpello 8 aprile 2024, n. 65777

Interpello ambientale ai sensi dell’art.3-septies del d.lgs n. 152/2006 in ordine a “ Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

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