Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti sulla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di conglomerato bituminoso.
Quesito
Confindustria chiede al Ministero chiarimenti interpretativi circa l’applicazione del Dm 28 marzo 2018, n. 69 e, nello specifico, di “confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:
- produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia, pari 97.870 t/a;
- produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a;
- utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a.
Risposta Mase
Come già precisato dal Ministero, intercorre un rapporto tra il Dm 28 marzo 2018, n. 69 e il Dm 5 febbraio 1998, in particolare:
- il dm 69/2018 disciplina solo i criteri secondo i quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto (EoW),
- mentre restano “valide ed efficaci tutte le disposizioni del dm 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, suballegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Le quantità massime impiegabili di rifiuti non pericolosi in relazione alle diverse Attività di recupero ammesse a procedura semplificata sono individuate all’allegato 4 del dm 5 febbraio 1998, come disciplinato all’articolo 7.
Il comma 1 del citato articolo 7 del dm 5 febbraio 1998 dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell’allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata”. Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato al più volte citato l’allegato 4.
Inoltre, l’articolo 6, comma 3, del dm 5 febbraio 1998, dispone che “La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 per l’attività di recupero svolta nell’impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all’allegato 4”.
Pertanto, secondo il Mase, non appare dunque possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero.
Mase, risposta ad interpello 3 febbraio 2025, n. 19419
Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.