Mase, chiarimenti su divieto commercializzazione buste di plastica

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di sacchetti di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152/2006.

Il Ministero chiarisce che per commercializzazione (sanzionabile ex art. 261, comma 4-bis, del D.lgs. n. 152/2006) si intende la effettiva fornitura da parte dei commercianti nei punti vendita delle buste di plastica non biodegradabili e compostabili e non la mera detenzione.

Quesito

La regione Emilia-Romagna chiede di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi e quale sia quindi la portata del suddetto divieto.

Risposta Mase

Il Ministero, dopo aver richiamato le definizioni di cui all’art. 218, primo comma, del D.lgs. n. 152/2006, ha precisato che:

  • il legislatore ha inteso includere nel divieto sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo”.

In relazione alla condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione, prosegue il Ministero, la norma si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina: un’azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l’imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto.

In tal senso, per l’applicazione della sanzione, ex art. 261, comma 4-bis, del D.lgs. n. 152/2006, il Mase richiamando la giurisprudenza sul punto evidenzia che:

“il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita”.

“il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand’anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito)”, e ha ritenuto che “la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali (…) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l’effettiva commercializzazione.


Mase, risposta all’interpello n. 180065 del 3 ottobre 2024

Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. n 152 del 2006.

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