Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di invio della comunicazione di attuazione Aia, ex articolo 29 decies del DLgs 152/06, in particolare qualora il provvedimento di riesame Aia non preveda alcuna modifica delle condizioni autorizzative.
Sintesi
Il Mase, in sintesi, chiarisce che quando il provvedimento di riesame non prevede alcuna modifica delle condizioni autorizzative – previste dalla preesistente Autorizzazione integrata ambientale (Aia), l’obbligo di comunicazione di attuazione Aia previsto dall’articolo 29-decies comma 1 del Dlgs 152/2006 può ritenersi “già assolto“.
Quesito
Con istanza di interpello la Provincia di Pavia chiede se debba considerarsi inottemperanza, ai sensi dell’art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06, sanzionabile ai sensi dell’art. 29 quattuordecies, comma 7 del medesimo Decreto, il mancato invio della comunicazione di avvenuto adeguamento anche nel caso in cui essa si riferisce ad un provvedimento di riesame con valenza di rinnovo che si è limitato a confermare il quadro autorizzativo dell’AIA preesistente.
Nello specifico il riferimento è a installazioni costituite da allevamenti intensivi soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), ma il quesito è di carattere generale perché riferibile ad ogni categoria di attività soggetta ad AIA.
Risposta Mase
La comunicazione di cui all’articolo 29.decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 è doverosa non solo in caso di primo rilascio dell’AIA, ma anche nel caso di successivo aggiornamento, riesame o modifica del provvedimento che definisca nuove o mutate condizioni, e in particolare richieda la attuazione di adempimenti non già previsti.
Ciò si rende necessario per assicurare con certezza la data dalla quale il nuovo regime autorizzativo è applicato alla installazione.
Si riconosce, peraltro, che nel caso in cui il nuovo provvedimento di riesame non preveda alcuna modifica delle condizioni autorizzative, e in particolare non richiede la attuazione di nulla di diverso da quanto già attuato o in corso di attuazione in ottemperanza della previgente autorizzazione, individuare con certezza la data dalla quale si applica il nuovo regime autorizzativo è del tutto ultroneo (alla luce di quanto disposto dall’articolo 29.octies, comma 11, del D.lgs. 152/06) e il citato obbligo di comunicazione può ritenersi già assolto in quanto la “attuazione di quanto previsto dall’autorizzazione” è intervenuta ben prima del rilascio del provvedimento, ed è stata già a suo tempo oggetto di una preventiva comunicazione.
Comunque, per evitare possibili dubbi interpretativi, si raccomanda che il provvedimento riporti sempre (ove appropriato) un richiamo agli obblighi di cui il citato art. 29.decies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, fissando un termine per l’effettuazione della relativa comunicazione.
Testo
Mase, risposta Interpello 6 settembre, n. 140724
Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 s.m.i. su applicabilità art. 29-quattuordecies comma 7 a procedimenti sanzionatori A.I.A. zootecniche provinciali anni 2017-2018