MASE, chiarimenti su attività di depurazione e Aia

Il MASE, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito ad attività di depurazione di reflui collettati tramite due distinte reti fognarie ad un impianto di trattamento con una delle due reti fognarie che, oltre a convogliare reflui urbani, colletta anche reflui industriali.

In particolare, il MASE risponde ad una istanza di interpello n. 147204 del 24 novembre 2022 di un Comune che ha chiesto come classificare le attività di depurazione di reflui collettati tramite due distinte reti fognarie ad un impianto di trattamento assoggettato alle norme di recepimento della direttiva comunitaria 91/271/CEE, in considerazione del fatto che una delle due reti fognarie, oltre a convogliare reflui urbani, colletta anche reflui industriali che rispettano le specifiche di conferibilità specificate nell’articolo 107, comma 1, del DLgs 152/06.

Il Ministero innanzitutto precisa che l’assoggettamento alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE non esclude di per sé l’assoggettamento anche alla disciplina IED.

Ciò premesso, ove al depuratore siano convogliate esclusivamente acque soggette alla disciplina di recepimento della direttiva 91/271/CEE, le attività di depurazione non si configurano nella categoria 6.11 e pertanto l’AIA non è necessaria a esercire il depuratore.

Difatti, alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 74 del TUA, non appare alcun riferimento alla necessaria prevalenza di un tipo di acque (domestiche, industriali o di dilavamento) per poter connotare la qualifica di acque reflue urbane. Pertanto l’elemento indicato (prevalenza di acque reflue industriali) appare inessenziale per decidere se ricomprendere il depuratore dalla categoria 6.11.

Diversamente, nel caso in cui al medesimo depuratore pervengano (attraverso distinti sistemi di collettamento) acque reflue urbane (soggette a direttiva 91/271/CEE) e diverse acque di scarico (non soggette a tale direttiva, quali ad esempio un miscuglio di acque industriali non assimilate a reflui urbani e acque domestiche) provenienti anche da impianti soggetti ad AIA, nulla osta che l’intero depuratore sia assoggettato ad AIA (considerato che tale autorizzazione sostituisce l’autorizzazione allo scarico) considerando quindi la linea di trattamento dei reflui urbani come una unità tecnicamente connessa all’attività 6.11 di trattamento dei reflui industriali.

In alternativa, le due linee di trattamento possono essere considerate non tecnicamente connesse, e quindi oggetto di distinte autorizzazioni (una con riferimento alla direttiva 91/271/CEE e l’altra una AIA). Ciò è senz’altro necessario se non sono coinsediate.

Il rilascio di due distinte autorizzazioni è altresì previsto se la funzionalità della prima linea di trattamento (per i reflui urbani) non è suscettibile di influenzare il funzionamento dell’attività 6.11, o comunque se esiste un disaccoppiamento tra il funzionamento delle due linee.



MASE, interpello 24 novembre 2022, n. 147204
Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla identificazione di attività ricadenti nella categoria 6.11 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06

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