Mase, chiarimenti soglie dimensionali Aia

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito al calcolo delle soglie dimensionali al fine di assoggettabilità ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e sulle definizioni di trattamento e trasformazione.

Quesiti

Il Mase, in particolare, con risposta del 9 giugno 2023, n. 94451 risponde ad interpello di Confindustria che chiede un indirizzo sulla corretta interpretazione:

  • del riferimento al “prodotto finito” per quantificare le grandezze da confrontare con le soglie di assoggettabilità ad AIA di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;
  • del riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” nel medesimo allegato.

Risposta Mase

Quesito 1 – Soglie

Si richiede conferma relativamente alla definizione di prodotto finito, citata nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152 del 2006 e, nello specifico, se per prodotto finito si intende esclusivamente il prodotto destinato al consumatore finale ed utilizzabile tal quale. In particolare si chiede conferma dell’esclusione dalla suddetta definizione di prodotti intermedi destinati a successive lavorazioni.

Per il MASE, diversamente da quanto formulato da Confindustria, precisa che nella definizione di prodotto finito devono essere considerati tutti i prodotti identificati nella specifica categoria di attività nel citato allegato VIII (pelle conciata per la categoria IPPC 6.3, materia destinata a alimenti o mangimi per la categoria IPPC 6.4.b) anche se commercializzati per successive lavorazioni, e non per il diretto uso del consumatore finale.

Non vanno viceversa computate tra i “prodotti finiti” le sostanze intermedie di processo utilizzate internamente all’installazione (non essendo commercializzate non sono prodotti) e i sottoprodotti non citati nella categoria (ad esempio i residui venduti come materia prima di produzioni non alimentari).

Quesito 2 – Definizioni

Si richiede conferma circa le definizioni di trattamento e trasformazione e, in particolare, se per esse si intendono tutti quei processi di lavorazione di tipo fisico o meccanico che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone la struttura, la composizione, la consistenza o lo stato fisico escludendo altresì le semplici operazioni che non arrecano alcuna modificazione al prodotto essendo solamente funzionali ad una classificazione e raggruppamento per differenti categorie qualitative e dimensionali.

Il Mase conviene che nel citato allegato VIII il riferimento ad attività di “trattamento e trasformazione” va inteso a processi che apportano reali modifiche ed alterazioni sul prodotto variandone struttura, composizione, consistenza, stato fisico o altre caratteristiche essenziali.

Oltre alla attività di mero imballaggio, espressamente esclusa dalla norma, prosegue il Mase, si conviene, ad esempio, sulla non pertinenza di attività di stoccaggio per maturazione e di attività di classificazione e raggruppamento del prodotto per categoria qualitativa o dimensionale. Sono invece pertinenti processi fisici, meccanici, chimici o biologici che determinano le caratteristiche essenziali del prodotto.


Testo

Mase, Risposta prot. 94451 del 09.06.2023

Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla identificazione del prodotto finito e delle attività di trattamento e trasformazione al fine della definizione delle soglie di assoggettabilità di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

    Torna in alto