Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di assimilare agli urbani i rifiuti sanitari (codice EER 18.01.04), tra cui bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, e quindi rientranti nel circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Interpello
Con istanza di interpello n. 12695 del 30/1/2023, un Comune chiede se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
In particolare, la richiesta è relativa ai suddetti rifiuti provenienti dalle attività delle case di cura e riposo, e alla possibilità di rientrare nel circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gestito dai Comuni in regime di privativa.
Risposta Mase
Innanzitutto, il Mase ricorda che i citati rifiuti, la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater, che riporta l’elenco dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, inserito dal D.Lgs. 116/2020.
Tuttavia, il DPR 254/2003 (recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari), quale normativa speciale rispetto al D.Lgs. 152/2006 (come previsto dall’articolo 227 del D.lgs. 152/2006), stabilisce che detti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani” e gestiti come tali, con la conseguenza che nel caso di specie il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020.
Secondo il Mase, quindi, la disposizione del DPR 254/2003 è immediatamente applicabile e non abbisogna di alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Ente locale per individuare e quantificare il rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica. Unico onere a carico dell’Ente locale sarà quello di organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani prevedendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne facciano richiesta.
Nel caso di specie, conclude il Mase, i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.
Mase – interpello 30 gennaio 2023, prot. n. 12695
Gestione dei rifiuti di cui all’allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)”.