Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti circa l’ambito di applicazione al regime derogatorio di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti.
Quesito
La regione Lazio chiede chiarimenti circa la disciplina delle deroghe per i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e, in particolare, in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.
Risposta Mase
Il Ministero, dopo avere richiamato le disposizioni suddette sui valori limite autorizzati per la specifica discarica, ha chiarito che:
“in assenza di uno specifico regime transitorio e in applicazione del principio generale “tempus regit actum” deve ritenersi che le autorizzazioni già rilasciate alla data del 29 settembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2020, restino valide fino a loro rinnovo, riesame con valenza di rinnovo o modifica sostanziale.
Considerato il tempo trascorso dal 1° luglio 2022, data indicata per la decorrenza dei nuovi limiti al regime derogatorio in esame, resta inteso che le autorizzazioni rilasciate a partire da tale data devono rispondere ai parametri indicati dalla lettera c-bis), comma 1, dell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 36 del 2003 nonché delle ulteriori condizioni previste dallo stesso articolo”.
Mase, risposta ad interpello n. 182253 dell’8 ottobre 2024
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 relativo a chiarimenti in merito alla disposizione di cui all’articolo 16-ter, comma 1, lettera c) e c-bis), del D.lgs. n. 36 del 2003 così come modificato dal D.lgs. n. 121 del 2020.