Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in materia di chiusura discarica e di accordi interregionali per l’avvio di operazioni di recupero.
Interpello
Confindustria chiede di chiarire:
- se la modifica normativa introdotta al paragrafo 2.4.1, Allegato 1, D.Lgs. n. 36/2003 introdotta dal D.Lgs. n. 121/2020, che dispone: “dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi”, non debba essere applicabile alle discariche autorizzate precedentemente all’entrata in vigore dello stesso;
- se il biennio occorrente per la valutazione degli eventuali cedimenti, nonché la tempistica necessaria per la realizzazione della copertura finale, debbano essere ricompresi all’interno del periodo di gestione operativa della discarica oppure in quello di gestione post-operativa. In particolare, si chiede conferma che le operazioni successive alla chiusura della discarica (ivi compresa la realizzazione della copertura superficiale finale eventualmente preceduta dalla copertura temporanea) siano ricomprese all’interno della gestione post-operativa;
- se il termine di due anni dall’ultimo conferimento per la predisposizione della chiusura definitiva debba essere considerata come tempistica massima, dando pertanto la facoltà al gestore, dopo aver verificato l’assenza di assestamenti sul corpo discarica, di effettuare una copertura definitiva in un tempo inferiore;
- se è obbligatorio o meno ricorrere all’accordo interregionale di cui all’art.182, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 nell’ipotesi in cui venga effettuato il conferimento presso impianti di recupero (per lo svolgimento di operazioni di recupero di tipo R3), con particolare riferimento a quelli per il trattamento meccanico-biologico (c.d. TMB) di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 prodotti in regioni diverse da quelle in cui è localizzato l’impianto di TMB.
Risposta Mase
1) In considerazione del fatto che la norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, è rimesso alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi.
Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica. Resta fermo che il sistema di copertura finale deve comunque tener conto degli assestamenti del corpo discarica.
2) Per quanto riguarda il secondo quesito, il Mase precisa che, come stabilito nell’articolo 12 del DLgs n. 36/2003 recante “procedura di chiusura”, la chiusura della discarica avviene dopo l’ispezione degli enti di controllo per la verifica di conformità morfologica della copertura finale della discarica nonché della conformità della discarica a quanto previsto nel progetto.
3) in relazione al terzo quesito, Il termine di due anni è da considerare come termine minimo nel quale cautelativamente si presuppone che i cedimenti siano in gran parte avvenuti e che pertanto la morfologia della discarica sia quella definitiva.
4) Per quanto riguarda l’ultimo quesito, occorre far riferimento all’articolo 182, comma 3, del DLgs n. 152/2006 che vieta lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi al di fuori della regione in cui sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi tra regioni.
Il Mase quindi ricorda che, ad oggi, anche per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati si prevede di utilizzare lo strumento dell’accordo interregionale nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’autosufficienza.
Testo
Mase, Interpello 13 luglio 2023, n. 115039
Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs 152/2006 in materia di discariche e di accordi interregionali per l’avvio ad operazioni di recupero.