Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità delle linee guida per verifica di assoggettabilità a VIA.
La provincia di Pavia chiede chiarimenti in merito alla “corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024”.
In particolare, un chiarimento verte sull’applicabilità del Dm n. 52/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome) alle categorie progettuali di cui all’allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale).
Il Ministero, a tal riguardo, rappresenta che l’art. 6, co. 6 lett. c), del D. lgs. 152/2006 testualmente prevede che “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: […] i progetti elencati nell’allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015”.
Pertanto, per espressa previsione del legislatore, che non necessita di attività latu sensu interpretativa, i criteri – compreso quello del cumulo – e le soglie di cui al D.M. 52/2015 si applicano ai progetti elencati nell’allegato II-bis (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”).
Mase, risposta ad interpello n. 0207198 del 13 novembre 2024
Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024.