Mase, Aia e classificazione delle “distillerie”

Il Mase, in risposta ad interpello, fornisce chiarimenti in merito alla classificazione delle “distillerie” ai fini dell’applicabilità della disciplina di Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Quesito

Il Mase, con la risposta n. 94453 del 9 giugno 2023, fornisce chiarimenti su interpello della Regione Umbria in relazione alla corretta classificazione delle “distillerie” nell’ambito delle categorie di attività di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06, in considerazione del fatto che nei relativi processi industriali vengono prodotte sostanze di vario genere potenzialmente riconducibili agli elenchi di cui alla categoria IPPC 4.1.

Risposta Mase

Quesito 1

Le distillerie in questione sono stabilimenti di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione, nonché di semilavorati per la produzione di alcoli di origine agricola, destinati sia al consumo alimentare che per altri usi, e si caratterizzano per diverse fasi lavorative: disalcolazione di vinacce con produzione di flemme, distillazione di flemme, fecce e vino, distillazione di semilavorati, produzione di tartrati, essiccazione, produzione di vapore e depurazione dei reflui. Si chiede se tali tipologie di distillerie sono sottoposte all’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per effetto di quanto previsto all’art. 6 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla categoria 4. Industria chimica, p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006.

Le installazioni descritte sono sottoposte all’obbligo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per effetto di quanto previsto all’art. 6 comma 13 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alla categoria 4. Industria chimica, p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006 ove siano verificate al contempo tutte le seguenti condizioni:

  1. nella installazione avvengono processi di trasformazione chimica, tipicamente fermentazione della materia prima o trasformazione chimica dei sottoprodotti;
  2. sono prodotte sostanze riconducibili agli elenchi di cui al citato p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006 (tipicamente alcol etilico e acido tartarico);
  3. le sostanze di cui al punto 2 non sono destinate a consumo alimentare (o più in generale la loro produzione non è coperta da altre categorie di cui al citato allegato VIII);
  4. la produzione è condotta a scala industriale.

Quesito 2

Quali criteri debbano utilizzare le Autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con riguardo alle tipologie di trasformazione chimica o biologica, alle sostanze o dei gruppi di sostanze oggetto di trasformazione e alle soglie quantitative di produzione, che determinano l’obbligo di AIA oppure la sua esclusione.

Per quanto detto, ogni trasformazione chimica o biochimica è rilevante ai fini del punto 1 del primo quesito. Ad esempio, è rilevante la trasformazione biochimica degli zuccheri in alcol che avviene durante la fermentazione, ed è altresì rilevante la trasformazione di bitartrato di potassio in acido tartarico attraverso la reazione con calce idrata. Si noti che non sono invece rilevanti trasformazioni fisiche e che in particolare la mera distillazione (essendo una separazione fisica, per evaporazione, di sostanze chimiche miscelate, senza loro trasformazione) non è a tal fine significativa.

Come detto le uniche sostanze rilevanti, per la applicabilità della categoria 4. Industria chimica, p.to 4.1, lett. a) e b) di cui all’Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n 152/2006, sono quelle ivi elencate, nello specifico tipicamente acidi carbossilici (acido tartarico) e alcoli (alcol etilico).

Si fa peraltro presente che può essere pertinente anche il p.to 4.5 del citato Allegato VIII, poiché alcuni usi dei tartrati possono essere medicinali. Riguardo alla individuazione di soglie, in corrispondenza delle quali si determina l’obbligo di AIA, non è invece possibile fornire indicazioni generali, poiché in proposito la norma primaria (e a monte la norma comunitaria) rimette espressamente la valutazione della sussistenza di una scala industriale per la produzione chimica ad una valutazione che consideri la specificità del caso.


Testo

Mase, Risposta prot. 94453 del 09.06.2023

Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Necessità di AIA per stabilimenti di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione per la produzione di alcoli (distillerie).

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