La regione Marche, con legge n. 11/2024, modifica la legge n. 4/2024 recante norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici.
La citata legge n. 4/2024, individua aree con indicatori di presunta non idoneità, nonché aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici – nelle more della individuazione delle “aree idonee”, così come prevista dall’art. 20 del Dlgs n. 199/2021 – e si applica agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti.
La legge in commento, composta da cinque articoli, modifica la Lr 21/03/2024, n. 4 recante le norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici, in sintesi:
- eliminati nel titolo i riferimenti a specifici articoli della Costituzione;
- modificato l’articolo 2 recante l’Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti;
- modificato l’articolo 3 sulle valutazione delle istanze;
- modificato l’articolo 4 sulle aree con indicatori di idoneità;
- abrogata la disposizione che demandava alla Giunta regionale la possibilità di individuare ulteriori aree idonee, in attuazione della normativa nazionale.
Legge Regionale 22 maggio 2024, n. 11
Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione).