Marche, criteri individuazione aree impianti fotovoltaici

La regione Marche, con Legge n. 4/2024, individua aree con indicatori di presunta non idoneità, nonché aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Sintesi

La legge, in vigore dal 29 marzo 2024, si è resa necessaria per definire una valida disciplina autorizzatoria per le richieste di concessione alla realizzazione di impianti fotovoltaici – nelle more della individuazione delle “aree idonee”, così come prevista dall’art. 20 del Dlgs n. 199/2021 – e si applica agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti.

L’individuazione delle aree, al fine di preservare il suolo agricolo, è effettuata attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti con i valori della tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità.

Gli Enti competenti valuteranno le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici con riferimento alla tipologia degli stessi impianti, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia.

Aree non idonee

L’articolo 2 individua le aree presunte non idonee, tra cui:

  • i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e relative fasce di rispetto (buffer zone);
  • le aree, immobili e beni di notevole interesse culturale;
  • aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;
  • zone situate in prossimità di parchi archeologici, di aree soggette a scavi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
  • aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) e inserite nell’elenco delle aree naturali protette (ad esclusione di impianti con determinate potenze);
  • le aree importanti per uccelli e biodiversità (ad esclusione di impianti con determinate potenze);
  • le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO e produzioni tradizionali);
  • le aree indicate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
  • le aree incluse nella Rete Natura 2000 (ad esclusione di impianti con determinate potenze).

Aree idonee

L’articolo 4, invece individua le aree dotate di indicatori di idoneità:

  • le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse;
  • i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno dieci annate agrarie;
  • le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi;
  • le aree interessate da discariche, miniere e cave;
  • le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico;
  • i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia (a determinate condizioni).

Aggiornamento

La legge è stata modificata dalla Legge Regionale 22 maggio 2024, n. 11, tra cui l’articolo 2 recante l’Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti e l’articolo 4 sulle aree con indicatori di idoneità.


Testo

Legge Regionale 21 marzo 2024, n. 4

Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.

Torna in alto