Lombardia, raggruppamento/abbruciamento materiali vegetali

La regione Lombardia, con legge regionale n. 8/2023 (collegato 2024), detta disposizioni sulle pratiche di raggruppamento/abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione.

La legge 8/2023 modifica la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).

In particolare, per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e al fine di tutelare la qualità dell’aria ed evitare impatti diretti sulla salute:

  • affida alla Giunta regionale l’approvazione, ai sensi dell’articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, disposizioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione;
  • nei casi previsti dallo stesso articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, sospende, differisce o vieta la combustione dei materiali nei comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, facendo salve le deroghe previste dalla normativa di settore per motivi di carattere fitosanitario;
  • l’inosservanza delle disposizioni di sospensione, differimento e divieto, concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, e delle prescrizioni disposte dalla Giunta regionale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.

In conseguenza di quanto sopra disposto sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali, la norma modifica la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) prevedendo che:

  • al di fuori dei casi di casi specifici e deroghe è vietato accendere all’aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.

Legge Regionale 27 dicembre 2023, n. 8

Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2024

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