Legno lamellare cippato tra le biomasse combustibili

Il Dm 8 maggio 2023, n. 90 inserisce il legno lamellare in forma di cippato tra le biomasse combustibili, di cui all’Allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Dm 90/2023, in vigore dal 1° agosto 2023, stabilisce infatti le condizioni per inserire tra le biomasse combustibili i residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, trattati con colle, di cui all’Allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del Dlgs n. 152/2006.

In particolare, nella parte riguardante le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del Dlgs 152/2006), viene aggiunta la lettera h-ter) al paragrafo 1, che inserisce fra le biomasse combustibili:

  • residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, 
  • pannelli di tavole incollate a strati incrociati, 
  • legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942.

Tali materiali devono rispettare le seguenti condizioni:

  1. il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
  2. le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
  3. i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella tabella prevista dal dm;
  4. la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.

Per quanto riguarda le condizioni di utilizzo delle biomasse in oggetto, il dm dispone:

  • l’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti;
  • in caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012;
  • in caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
  • La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria;

Infine, restano ferme, per quanto non previsto, le prescrizioni delle modalità di combustione del paragrafo 2.2.


Decreto Ministeriale 8 maggio 2023, n. 90

Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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