Legge di conversione decreto Milleproroghe 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2022 è stata pubblicata la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 c.d. “Milleproroghe“, che dispone le proroghe anche in materia di etichettatura ambientale e controlli radiometrici su rottami metallici.

Imballaggi

L’articolo 11, comma 1, come modificato in sede di conversione, interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi, ex articolo 219, comma 5, del codice dell’ambiente, sospendendo l’applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022 (il Dl prevedeva sino al 30 giugno 2022). Prevede altresì che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Si demanda, inoltre, ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l’etichettatura degli imballaggi (comma 2), che la legge fissa entro novanta giorni (il Dl prevedeva entro trenta giorni).

Si ricorda, che il citato comma 5 dell’art. 219, al primo periodo, prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Mentre il secondo periodo del medesimo comma 5 dell’art. 219 pone in capo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio.

Radiazioni ionizzanti

Confermato lo slittamento di 60 giorni della fine del regime transitorio della sorveglianza radiometrica (art. 11, comma 5): in particolare la legge conferma la disposizione del decreto che, modificando il comma 4 dell’articolo 72 del D.lgs. 101/2020, proroga di ulteriori 60 giorni, ossia al 1° marzo 2021, l’applicazione delle nuove norme previste dal D.lgs. 101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta .

Inoltre, il comma 5-bis dell’articolo 11, inserito in sede di conversione, dispone l’ulteriore proroga al 30 giugno 2022 del termine entro cui è previsto l’obbligo dell’esercente di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività ionizzante, in relazione alla presenza di sorgenti di radiazioni di origine naturale per pratiche che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o della popolazione, sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa, a scopo di radioprotezione o di tutela dell’ambiente.


Legge 25 febbraio 2022, n. 15 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».

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