Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Aiuti”), recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», che introduce misure anche in materia di valutazione di impatto ambientale (Via), Tari, Rinnovabili.
La legge 81/2022, in vigore dal 16 luglio 2022, converte il Dl, entrato in vigore il 18 maggio 2022, che reca misure anche in materia ambientale, tra le quali in sintesi si segnalano:
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE
Capo I – Misure in materia di energia
– Art. 5 “Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione”. Le opere e le infrastrutture finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti. Previa comunicazione alla Commissione europea, per le Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) viene applicata l’esenzione di cui all’art.6, comma 11, del D. L.vo 152/2006;
– Art. 6 prevede “Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili“. La norma introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.
– Art. 7 “Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili“. In particolare, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’art. 25 del TUA. Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso entro 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di 60 giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata;
– Art. 7-bis “Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire”. L’articolo, introdotto in sede di conversione, novella il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) al fine di prevedere il prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.
– Art. 8 stabilisce, invece, un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo, concedendo aiuti per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello famigliare;
– Art. 10, reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell’ambiente (artt. 8, 23, 25 e 27) del D.L. vo 152/2006 (TUA). Inoltre, viene soppresso il punto 4, alla parte seconda dell’allegato II riguardante i seguenti progetti di competenza statale: Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri. In sede di conversione, sono state modificate le modalità di verifica e sono state aggiunte ulteriori novelle al Codice relative, in particolare, alla documentazione da includere nell’istanza di VIA e al calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA.
– Art. 12 prevede la modifica delle disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili. In particolare, risulta modificato l’art. 5 bis del D.L. 25 febbraio 2022, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
– Art. 13, infine, disciplina la gestione dei rifiuti a Roma trasferendo al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell’ambiente.
Titolo II – MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE
Capo II – Misure in favore degli enti territoriali
– Art. 43. l’ultimo comma apporta modifiche all’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 (“Decreto Milleproroghe”) sulla Tari. In particolare, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, anche il termine per l’approvazionedei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con tale nuova data.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.».