La Legge 214/2023 (Legge concorrenza 2022) modifica il Dlgs 49/2014 in relazione agli obblighi dei Sistemi Individuali e Collettivi dei Produttori di AEE e alle quote minime di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE.
Obblighi dei produttori di AEE
L’articolo 6 introduce tre nuovi commi (3-bis, 3-ter, 3-quater) all’art. 8 del dlgs 49/2014 – sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – con l’obiettivo di migliorare la trasparenza e la pubblicità dei contributi ambientali.
In particolare, la norma dispone che i sistemi di gestione individuali e collettivi assicurino la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti (vedi allegato al dm 40/2023).
Le citate informazioni sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.
I Sistemi Collettivi, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità anche degli importi dei contributi così determinati.
Quote minime di mercato/ Centro di coordinamento RAEE
L’articolo 7, al comma 2, modifica la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE, nonché la disciplina del Centro di coordinamento RAEE.
In particolare, il comma 2, lettera a), modifica il comma 10-bis dell’art. 10 del DLgs 49/2014, che disciplina la quota minima di mercato che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione dei RAEE.
Infatti, il testo vigente prevede che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), immessa complessivamente sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
La lettera in commento riduce dal 3% all’1% la quota minima di mercato precisando che tale percentuale:
- dev’essere conseguita in relazione ad almeno un raggruppamento;
- o in alternativa può essere ottenuta come somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento.
Il comma 2, lettera b), modifica la disciplina del Centro di coordinamento RAEE (Cdc RAEE) recata dall’art. 33 del DLgs 49/2014, in particolare il nuovo testo:
- rende obbligatoria (da facoltativa) la partecipazione al Cdc RAEE dei sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici;
- introduce l’obbligo di partecipare al Cdc RAEE anche per i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici.
Resta invece la facoltà (e non l’obbligo) di iscrizione al Cdc RAEE per i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Modifiche al dlgs 152/2006 (EPR)
Il comma 1 dell’articolo 7 integra il disposto del comma 6 dell’art. 178-ter dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente), che disciplina le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore affidate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
Il comma in commento, in particolare, integra la lettera e) precisando che la verifica della corretta attuazione non riguarda solamente le previsioni dell’art. 178-ter del Codice (che individua i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore) ma anche gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere.
Testo
Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Gazzetta Ufficiale)
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022