La Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) contiene disposizioni anche in materia ambientale, tra cui su rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.
La legge 118/2022, in vigore dal 27/8/2022, in particolare per quanto di interesse dispone:
- la delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico;
- la sostituzione del comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006 sulla scelta di conferimento a recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche: in tale caso, la scelta viene ridotta a 2 anni (rispetto ai 5 previgenti) con l’esclusione dal pagamento della componente variabile della tassa rifiuti (Tari) in relazione ai rifiuti conferiti effettivamente avviati a recupero;
- la delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
Di seguito l’articolo 14, comma 1, che modifica il comma 10 del l’art. 238 del TUA: “All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».
Si riportano anche i successivi commi:
“ 2. All’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L’Autorita’ di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attivita’ di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualita’ e alla copertura dei costi efficienti.
1-ter. L’ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalita’ di svolgimento dell’attivita’ di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale».
3. All’articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)» sono soppresse.
Legge 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.