L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 9326/2024, fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla c.d. patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008.
A tal riguardo, la nota ricorda che ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 (così come sostituito dall’art. 29, c. 19, del Dl n. 19/2024, conv. dalla L. n. 56/2024), a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
La nota, in particolare, tratta i seguenti argomenti:
- Patente a crediti e operatività nel cantiere
- Sanzione amministrativa
- Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
- Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
- Sospensione e revoca della patente
In relazione alla sanzione amministrativa – cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente a crediti (o di un documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti – l’Istituto ritiene che il “riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – vada sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi”.
Nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024
Art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio