Industria chimica, adottate nuove BAT

La Commissione Ue, con Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427, ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Ambito di applicazione

Le conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

  • 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione).

Esclusioni

Le conclusioni sulle BAT non riguardano:

  1. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK);
  2. le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione di determinati prodotti chimici o in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno (tra cui formaldeide,…);
  3. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici (tra cui ammoniaca,…);
  4. le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI);
  5. le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM);
  6. le emissioni nell’atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW,…
  7. le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI);
  8. le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS). Diversamente, rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT se tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nelle BAT.
  9. le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS).

Decisione Unione Europea 6 dicembre 2022, n. 2427
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica 

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