Inail, Riduzione tasso prevenzione 2022

Nel sito dell’Inail è disponibile il modulo aggiornato per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda di riduzione del tasso medio di prevenzione per il 2022, utilizzando il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda.

Tra gli interventi di miglioramento adottati dalle aziende rientrano i seguenti:

  • adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO 45001:2018
  • adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617
  • adozione o mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema)
  • adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., asseverato in conformità alla norma UNI 11751-1“Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL)
  • L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 18:2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000
  • implementazione o mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000.

Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità:

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E. In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

In quale ambito possono realizzarsi gli interventi migliorativi. I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo. Tra gli esempi di interventi ritenuti meritevoli sono evidenziati quelli per la prevenzione degli infortuni mortali (per esempio, in ambienti confinati o da cadute dall’alto), per la prevenzione del rischio stradale e per la prevenzione delle malattie professionali (rischi chimici, da rumore, disturbi muscoloscheletrici). Nelle rimanenti sezioni, sono indicate le misure organizzative realizzate, nonché gli interventi per la gestione delle emergenze e l’adozione di dispositivi di protezione individuale.

Chi può presentare domanda. Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.

La riduzione viene applicata dall’impresa stessa. La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.


Sito internet: Inail

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