Con Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 la Commissione ha aggiornato l’elenco degli impianti che possono accogliere le navi a “fine vita” rispettando la normativa sul corretto smaltimento.
La Decisione, in particolare, sostituisce l’allegato della Decisione 19/12/2016, n. 2323, che contiene l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 20/11/2013, n. 1257.
Trattasi del 14° aggiornamento nel quale viene confermato anche l’unico impianto italiano.
Si ricorda che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
Decisione Unione Europea 18 febbraio 2025, n. 322
Decisione di esecuzione (UE) 2025/322 della Commissione, del 18 febbraio 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi.