La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2022/2463 del 14 dicembre 2022, ha modificato l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
La decisione, in vigore dal 4 gennaio 2023, modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
Si ricorda che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
Decisione Unione Europea 14 dicembre 2022, n 2463
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2463 della Commissione del 14 dicembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.