Impianti di produzione calore da risorsa geotermica

Con decreto del 30 settembre 2022, il MiTE ha dettato prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.

Il decreto, in vigore dal 15 ottobre 2022, si applica alle:

  • piccole utilizzazioni locali di calore geotermico realizzate mediante l’installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

A tal riguardo, il decreto stabilisce:

  • le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di cui sopra;
  • individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell’edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata.

Edilizia libera

Il decreto fa rientrare nel regime di edilizia libera gli interventi di installazione di piccoli impianti per il riscaldamento di edifici esistenti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

  • basati su sonde geotermiche “a circuito chiuso” nel sottosuolo, in orizzontale, a profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, oppure non superiori a 80 metri, se in verticale;
  • con una potenza termica inferiore a 50kW;
  • senza aumento di volume o superfici, né mutamento di destinazione d’uso o altre modifiche urbanistiche.

Decreto Ministeriale 30 settembre 2022
Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l’installazione dei predetti impianti.

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