Con decreto 25 novembre 2022, n. 208, il Ministero della Salute ha aggiornato il Dm 21 marzo 1973 sulla disciplina degli imballaggi destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari relativamente all’acciaio.
In particolare, il Dm 08/2022 in vigore dal 3 febbraio 2023, sostituisce la «Sezione 6 Acciai inossidabili» dell’allegato II del Dm 21 marzo 1973 inserendo nuovi acciai.
Allegato II, Sezione 6
Si riporta la nuova Sezione 6 dell’allegato II, come sostituita dall’allegato 1 del decreto in commento.
«Sezione 6 Acciai inossidabili»
Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.
- Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS). - Parte B
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A.
Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all’art.36 del DM 21 marzo 1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella
Decreto 25 novembre 2022, n. 208
Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.