Ilva, conclusioni avvocato generale Ue

L’avvocato generale Ue si è pronunciato sull’acciaieria Ilva (causa C-626/22) in merito all’interpretazione delle condizioni generali di autorizzazione, ai sensi della direttiva IPPC (direttiva 2010/75/UE) relativa alle emissioni industriali.

Aggiornamento

La Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 25 giugno 2024, ha affermato che qualora l’attività dell’installazione presenti pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana l’esercizio di tale installazione deve essere sospeso

Le conclusioni seguono la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano per stabilire quale rilevanza abbiano talune informazioni relative all’impatto dell’acciaieria sulla salute umana e quali emissioni debbano essere prese in considerazione, nonché se sia ammesso il ripetuto differimento del termine di attuazione di determinate condizioni di autorizzazione.

A tal riguardo, diversi abitanti della città di Taranto hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano affinché sia impedito il proseguimento dell’attività dell’acciaieria Ilva, stabilita a Taranto sostenendo che le emissioni dell’acciaieria minacciano la loro salute e che l’impianto non è conforme ai requisiti della direttiva UE sulle emissioni industriali.

Come riportato nel comunicato, l’avvocato generale propone alla Corte di interpretare (non vincolante per la Corte di giustizia) la direttiva come segue:

  • Nell’autorizzare un impianto e nel riesaminare un’autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana.
  • Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’impianto o prevedibili, nonostante l’uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non risultino attuabili, l’impianto non può essere autorizzato. La
    tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all’acciaieria Ilva.
  • Le condizioni di autorizzazione necessarie per garantire il rispetto di direttive anteriori a decorrere dal 30 ottobre 2007 e il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014 dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore
    dell’autorizzazione. Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili

Per approfondire:

Testo integrale delle conclusioni e domanda di pronuncia pregiudiziale: CURIA – Elenco dei risultati (europa.eu)

Comunicato stampa n. 193/23

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-626/22 | Ilva e a

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