Con regolamenti (UE) 2023/1184 e (UE) 2023/1185 sono definite rispettivamente le regole sulla definizione di idrogeno rinnovabile, in particolare sulle condizioni affinché possa essere considerato combustibile rinnovabile di origine non biologica, nonché la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita.
Regolamenti (UE) 2023/1184
Il regolamento, in vigore dal 10 luglio 2023, integra la direttiva (UE) 2018/2001 (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) stabilendo le condizioni alle quali l’idrogeno, i carburanti a base di idrogeno o altri vettori energetici possono essere considerati combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), nonché chiarisce il principio di “addizionalità” per l’idrogeno stabilito nella Direttiva UE citata sulle energie rinnovabili.
Il principio mira a garantire che le forniture di idrogeno rinnovabile previste entro il 2030 siano collegate alla produzione di energia rinnovabile nuova, piuttosto che a quella esistente, incentivando un aumento del volume di energia rinnovabile disponibile nell’Ue.
L’atto stabilisce inoltre criteri per garantire che l’idrogeno rinnovabile sia prodotto solo quando e dove è necessario e delinea le modalità con cui i produttori possono dimostrare la conformità alle norme.
Regolamenti (UE) 2023/1185
Il regolamento, in vigore dal 10 luglio 2023, sempre ad integrazione della direttiva (UE) 2018/2001, fornisce un quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni di gas serra durante il ciclo di vita degli RFNBO prendendo in considerazione le emissioni associate al prelievo di elettricità dalla rete, alla lavorazione e quelle associate al trasporto di questi combustibili al consumatore finale.
Testo
Regolamento Unione Europea 10 febbraio 2023, n. 1184
Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto
Regolamento Unione Europea 10 febbraio 2023, n. 1185
Regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato.