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News / Giurisprudenza / Rifiuti

09-02-2021

Discarica abusiva, inapplicabilità procedura estintiva mediante prescrizioni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1131 del 13 gennaio 2021, si è pronunciata sulla fattispecie di discarica abusiva e inapplicabilità della procedura estintiva mediante prescrizioni, ex 318-bis d.lgs. 152/2006.

In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come indicato nell’imputazione, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l’evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all’art. 318-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni “che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali”.

Inoltre, la Corte si è soffermata sui presupposti per la responsabilità del direttore tecnico a affermando che in tema di rifiuti, la responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attività. Nel caso di specie, peraltro, non è stata dimostra l'asserita esistenza della delega.


 


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