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	09-02-2021
	Discarica abusiva, inapplicabilità procedura estintiva mediante prescrizioni
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1131 del 13 gennaio 
	2021, si è pronunciata sulla fattispecie di discarica 
	abusiva e inapplicabilità della procedura estintiva 
	mediante prescrizioni, ex 318-bis d.lgs. 152/2006.
	In caso di realizzazione di una discarica 
	abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
	(tra cui, come indicato nell’imputazione, materiali da demolizione, lastre 
	di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l’evidente 
	compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per 
	accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all’art. 
	318-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni “che 
	non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle 
	risorse ambientali”.
		Inoltre, la Corte si è soffermata sui presupposti per la 
		responsabilità del direttore tecnico a affermando che in tema di rifiuti, la responsabilità per la corretta esecuzione 
	delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico 
	al quale, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità 
	della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con 
	attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale 
	rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che 
	il titolare non abbia interferito nella sua attività. Nel caso 
		di specie, peraltro, non è stata dimostra l'asserita esistenza della 
		delega.