News / Giurisprudenza / Rifiuti
09-02-2021
Discarica abusiva, inapplicabilità procedura estintiva mediante prescrizioni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1131 del 13 gennaio
2021, si è pronunciata sulla fattispecie di discarica
abusiva e inapplicabilità della procedura estintiva
mediante prescrizioni, ex 318-bis d.lgs. 152/2006.
In caso di realizzazione di una discarica
abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
(tra cui, come indicato nell’imputazione, materiali da demolizione, lastre
di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l’evidente
compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per
accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all’art.
318-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni “che
non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali”.
Inoltre, la Corte si è soffermata sui presupposti per la
responsabilità del direttore tecnico a affermando che in tema di rifiuti, la responsabilità per la corretta esecuzione
delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico
al quale, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità
della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con
attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale
rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che
il titolare non abbia interferito nella sua attività. Nel caso
di specie, peraltro, non è stata dimostra l'asserita esistenza della
delega.