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News / Giurisprudenza / Rifiuti

15-11-2021

Corte di Giustizia UE, Spedizioni di rifiuti

La Corte di Giustizia UE, con Sentenza  dell'11 novembre 2021, si è pronunciata in merito alla spedizione di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura.

La Corte si è pronunciata in seguito alla domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato, sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e, in particolare, sulla spedizione di "rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura" tra Stati membri.

Una società di trasporti aveva chiesto alla Regione, che si è opposta alla spedizione, l’autorizzazione preventiva per la spedizione, verso un cementificio sito in un altro Stato membro, di 2000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati prodotti in Italia. Tali rifiuti erano stati sottoposti a un trattamento meccanico, ai fini del loro utilizzo in co-combustione, e classificati dalla società, a seguito di tale trattamento, alla voce 19 12 12 del CER.

Secondo la Corte, rifiuti urbani non differenziati che siano stati classificati alla voce 191212 del CER a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti, devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime menzionino il codice 200301 del CER.

Di conseguenza, in attuazione dei principi di autosufficienza e di prossimità, detti rifiuti urbani non differenziati devono essere recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione o di raccolta.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014.


 


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