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15-11-2021
Corte di Giustizia UE, Spedizioni di rifiuti
La Corte di Giustizia UE, con Sentenza dell'11 novembre
2021, si è pronunciata in merito alla spedizione di rifiuti
urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne
altera la natura.
La Corte si è pronunciata in seguito alla domanda di pronuncia
pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato,
sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti e, in particolare, sulla spedizione di "rifiuti urbani
non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la
natura" tra Stati membri.
Una società di trasporti aveva chiesto alla Regione, che si è
opposta alla spedizione, l’autorizzazione
preventiva per la spedizione, verso un cementificio sito in un altro Stato
membro, di 2000 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati prodotti in
Italia. Tali rifiuti erano stati sottoposti a un trattamento meccanico, ai
fini del loro utilizzo in co-combustione, e classificati dalla
società, a seguito di tale trattamento, alla voce 19 12 12 del CER.
Secondo la Corte, rifiuti urbani non differenziati che siano stati
classificati alla voce 191212 del CER a seguito di un trattamento
meccanico ai fini del loro recupero energetico, trattamento che non ha
tuttavia sostanzialmente alterato le proprietà iniziali di tali rifiuti,
devono essere considerati come rientranti tra i rifiuti urbani
non differenziati provenienti dalla raccolta domestica,
previsti da tali disposizioni, nonostante il fatto che queste ultime
menzionino il codice 200301 del CER.
Di conseguenza, in attuazione dei principi di autosufficienza e di
prossimità, detti rifiuti urbani non differenziati devono essere
recuperati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di
produzione o di raccolta.
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso
che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità,
l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo
previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento,
opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito
di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale
non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono
stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto
in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000,
che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti
conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che
istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione,
del 18 dicembre 2014.