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12-07-2021
Consiglio di Stato, principio di prossimità trattamento rifiuti speciali
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021,
si è pronunciato sull’applicazione del principio di prossimità
allo smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali.
Anche se in linea di principio si debba escludere il divieto assoluto di
trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il
criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di
cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, anche nel
rispetto del criterio della specializzazione dell’impianto,
in relazione al quale deve essere coordinato il principio di
prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più
possibile la movimentazione di rifiuti.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ribadito tale principio
confermando la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso in merito al
diniego di un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento
termico di rifiuti, anche se basato su una innovativa tecnologia,
richiamando il rispetto del principio di prossimità (completamente
trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione) sancito
dall’articolo 16 della Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti.
A tal riguardo, la Corte Costituzionale in precedenza ha affermato che
i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali
sono definiti ambiti territoriali ottimali per tutte le attività connesse
alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne
lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime
attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di
rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla
conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento
dello stesso.
Tuttavia, seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione
extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il
principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento
dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli
speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi,
l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di
produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da
adottare.