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News / Giurisprudenza / Rifiuti

12-07-2021

Consiglio di Stato, principio di prossimità trattamento rifiuti speciali

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, si è pronunciato sull’applicazione del principio di prossimità allo smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali.

Anche se in linea di principio si debba escludere il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, anche nel rispetto del criterio della specializzazione dell’impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ribadito tale principio confermando la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso in merito al diniego di un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento termico di rifiuti, anche se basato su una innovativa tecnologia, richiamando il rispetto del principio di prossimità (completamente trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione) sancito dall’articolo 16 della Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti.

A tal riguardo, la Corte Costituzionale in precedenza ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso.

Tuttavia, seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare.


 


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