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	12-07-2021
	Consiglio di Stato, principio di prossimità trattamento rifiuti speciali
	Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 5025 del 1° luglio 2021, 
	si è pronunciato sull’applicazione del principio di prossimità 
	allo smaltimento e trattamento dei rifiuti speciali.
	Anche se in linea di principio si debba escludere il divieto assoluto di 
	trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, il 
	criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di 
	cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, anche nel 
	rispetto del criterio della specializzazione dell’impianto, 
	in relazione al quale deve essere coordinato il principio di 
	prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più 
	possibile la movimentazione di rifiuti.
	Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ribadito tale principio 
	confermando la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso in merito al 
	diniego di un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento 
	termico di rifiuti, anche se basato su una innovativa tecnologia, 
	richiamando il rispetto del principio di prossimità (completamente 
	trascurato nella proposta progettuale sottoposta a valutazione) sancito 
	dall’articolo 16 della Direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti.
	A tal riguardo, la Corte Costituzionale in precedenza ha affermato che 
	i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali 
	sono definiti ambiti territoriali ottimali per tutte le attività connesse 
	alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne 
	lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime 
	attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di 
	rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla 
	conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento 
	dello stesso. 
	Tuttavia, seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione 
	extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il 
	principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento 
	dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli 
	speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, 
	l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di 
	produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da 
	adottare.