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14-01-2021
Consiglio di Stato, Ordinanze contingibili e urgenti e principio di
precauzione
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 344 dell'11 gennaio 2021,
si è pronunciato in merito al potere di ordinanza urgente e
contingibile da parte del Sindaco escludendolo nel caso in cui
l'ordinanza venga adottata solo in applicazione del principio di precauzione.
Il principio di precauzione, "ferma restando l’assoluta rilevanza nel
diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in
difetto di specifiche disposizioni normative, l’esercizio (ndr da parte del
Sindaco) di un potere “innominato” di inibizione di attività amministrative
e/o economiche".
Difatti, il Consiglio di stato ha ribadito che l'esercizio
del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo
una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo
la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente
situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non
altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la
cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua
motivazione.
Nel caso di specie, il sindaco con l'ordinanza citata aveva
disposto l'immediata sospensione dell'insediamento di nuove attività finalizzate
alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio
epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale.