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	14-01-2021
	Consiglio di Stato, Ordinanze contingibili e urgenti e principio di 
	precauzione
	Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 344 dell'11 gennaio 2021, 
	si è pronunciato in merito al potere di ordinanza urgente e 
	contingibile da parte del Sindaco escludendolo nel caso in cui 
	l'ordinanza venga adottata solo in applicazione del principio di precauzione.
	Il principio di precauzione, "ferma restando l’assoluta rilevanza nel 
	diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in 
	difetto di specifiche disposizioni normative, l’esercizio (ndr da parte del 
	Sindaco) di un potere “innominato” di inibizione di attività amministrative 
	e/o economiche".
Difatti, il Consiglio di stato ha ribadito che l'esercizio 
del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo 
una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo 
la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente
situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non 
altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la 
cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua 
motivazione.
Nel caso di specie, il sindaco con l'ordinanza citata aveva 
disposto l'immediata sospensione dell'insediamento di nuove attività finalizzate 
alla gestione e al trattamento dei rifiuti, nelle more degli esiti dello studio 
epidemiologico sulla zona industriale del territorio comunale.