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	19-04-2021
	Consiglio di Stato, impianto gestione rifiuti in area agricola
	Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1775 del 2 marzo 2021, 
	si è pronunciato in merito all'insediamento di un impianto di 
	trattamento rifiuti in area agricola.
	Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole, 
	ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in 
	tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori 
	ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi 
	penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione 
	dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la 
	P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a 
	conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione 
	dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di 
	mitigazione ambientale. 
	Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2006, nel 
	prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento 
	urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è 
	suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione 
	industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali 
	occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di 
	rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in 
	zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in 
	ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i 
	provvedimenti sanzionatori.
	Secondo il Consiglio di Stato, rettamente il TAR ha escluso 
	l’automatica trasformazione della destinazione della zona, in cui 
	ricade il terreno attoreo, da E1 agricola in zona per insediamenti 
	artigianali e industriali, per il sol fatto del rilascio di 
	un'autorizzazione unica - AU ex art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 15.