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19-04-2021
Consiglio di Stato, impianto gestione rifiuti in area agricola
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1775 del 2 marzo 2021,
si è pronunciato in merito all'insediamento di un impianto di
trattamento rifiuti in area agricola.
Le restrizioni insediative introdotte per le zone agricole,
ragionevolmente intese a rafforzare le cautele in tema di edificazione in
tali zone, sono misure assunte all'intuibile scopo di evitare, in territori
ad alta valenza paesistico-ambientale, sia interventi speculativi
penalizzanti detta tutela, sia quelli del tutto estranei alla coltivazione
dei fondi e preordinati a svolgere altri e non consentiti scopi, per cui la
P.A. ben può avere interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio, a
conservare valori naturalistici, o decongestionare o contenere l'espansione
dell'aggregato urbano, ben potendo quindi perseguire anche lo scopo di
mitigazione ambientale.
Il dato testuale dell’art. 208, co. 6, II per. del D.lgs. 152/2006, nel
prevedere che l’AU costituisca «… ove occorra, variante allo strumento
urbanistico…», lascia intendere che tal misura non è obbligata, ma è
suggerita in quei contesti urbanistici sprovvisti di aree a vocazione
industriale site a sufficiente distanza dai centri abitati, per i quali
occorra comunque insediare impianti di trattamento e/o di stoccaggio di
rifiuti della più varia tipologia, onde la semplice esistenza di aree in
zona agricola non ne implica necessariamente la variante industriale che, in
ogni caso, non avendo efficacia sanante degli abusi legittima intanto i
provvedimenti sanzionatori.
Secondo il Consiglio di Stato, rettamente il TAR ha escluso
l’automatica trasformazione della destinazione della zona, in cui
ricade il terreno attoreo, da E1 agricola in zona per insediamenti
artigianali e industriali, per il sol fatto del rilascio di
un'autorizzazione unica - AU ex art. 208 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 15.