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11-05-2021
Consiglio di Stato, differenze tra VIA ed AIA
Il consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2949 del 12 aprile 2021,
ha delineato le differenze tra valutazione di impatto
ambientale (Via) e autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il Consiglio di stato, con la sentenza 2949/2021, in particolare ha
rimarcato le differenze tra valutazione di impatto ambientale e
autorizzazione integrata ambientale, evidenziando che:
- mentre la prima si sostanzia in una complessa e
approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale
imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso
ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi
sulla c.d. opzione-zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e
strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare),
- la seconda - introdotta nel nostro ordinamento in
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento - è atto che sostituisce, con un unico titolo
abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente
necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando
così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione
amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati
in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto.
La VIA implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a
valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità
socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei
riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura
schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare
verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo,
rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento
proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per
il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la
possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da
esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di
soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo
sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle
risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il
bilanciamento di istanze antagoniste.