News / Giurisprudenza / Rifiuti
23-02-2021
Consiglio di Stato, destinatario ordinanza contingibile e urgente
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1192 del 9 febbraio
2021, si è pronunciato in materia di ordinanza sindacale
emessa in base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per la bonifica del sito inquinato da rifiuti contenenti amianto.
L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto
dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha
carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela
della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che
incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera
disponibilità .
Inoltre, l'ordinanza sindacale impugnata è stata emanata in
base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e non in base
all'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, secondo i Giudici, nel caso
in esame l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e
ss. della legge n. 241/1990 oggetto di censura non è fondato.
La differenza è decisiva, perché l'ordinanza contingibile e
urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è
finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica
e ha carattere ripristinatorio.