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	23-02-2021
	Consiglio di Stato, destinatario ordinanza contingibile e urgente
	Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1192 del 9 febbraio 
	2021, si è pronunciato in materia di ordinanza sindacale 
	emessa in base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 per la bonifica del sito inquinato da rifiuti contenenti amianto.
				L'ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto 
				dell'indifferibilità e dell'urgenza di provvedere non ha 
				carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio a tutela 
				della incolumità pubblica. Pertanto, l'ordine non può che 
				incombere sul proprietario o su colui che ne ha la libera 
				disponibilità .
		Inoltre, l'ordinanza sindacale impugnata è stata emanata in 
		base agli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e non in base 
		all'art. 192, d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, secondo i Giudici, nel caso 
		in esame l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e 
		ss. della legge n. 241/1990 oggetto di censura non è fondato.
		La differenza è decisiva, perché l'ordinanza contingibile e 
		urgente è emanata sul presupposto dell'urgenza, è 
		finalisticamente orientata a cautelare l'incolumità e la salute pubblica 
		e ha carattere ripristinatorio.