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26-05-2021
Consiglio di Stato, competenza ordinanza rimozione rifiuti
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 3372 del 26 aprile 2021,
si è pronunciato sulla competenza ad emettere ordinanza di rimozione
rifiuti, ex art. 192, c. 3 del d.lgs. 152/2006.
La competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti
abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma
3, del D.lgs. n. 152/2006 appartiene al Sindaco:
l'incompetenza del "Responsabile del settore" sussiste anche in caso di
delega a suo favore adottata dal dirigente del settore.
Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi
dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e
urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 del D.lgs.
n. 267/2000, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto
essere esercitato, sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con
immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non
fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, solo
quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare
atti tipici per risolvere la situazione emergenziale.