News / Giurisprudenza / Rifiuti
	27-01-2021
	Consiglio 
	di Stato, abbandono rifiuti e obblighi del curatore fallimentare
	L’Adunanza 
	plenaria del Consiglio di Sato, con Sentenza n. 3 del 26 
	gennaio 2021, n. 3, si è pronunciata in merito alla fattispecie di
	abbandono di rifiuti della società fallita e obblighi
	del curatore fallimentare...>> 
	Il CdS ha affermato che ricade sulla curatela fallimentare 
	l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 
	192, d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa 
	fallimentare.  
	La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di 
	detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della 
	dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni 
	dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua 
	legittimazione passiva all’ordine di rimozione. 
	Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è 
	connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non 
	in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi 
	talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della 
	detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di 
	proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze 
	di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, 
	devono essere smaltiti. 
	Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l'unica lettura del decreto 
	legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati 
	entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che 
	consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti 
	dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti 
	dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.