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27-01-2021
Consiglio
di Stato, abbandono rifiuti e obblighi del curatore fallimentare
L’Adunanza
plenaria del Consiglio di Sato, con Sentenza n. 3 del 26
gennaio 2021, n. 3, si è pronunciata in merito alla fattispecie di
abbandono di rifiuti della società fallita e obblighi
del curatore fallimentare...>>
Il CdS ha affermato che ricade sulla curatela fallimentare
l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art.
192, d.lgs. n. 152 del 2006 e i relativi costi gravano sulla massa
fallimentare.
La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di
detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della
dichiarazione del fallimento dell’impresa, tramite l’inventario dei beni
dell’impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua
legittimazione passiva all’ordine di rimozione.
Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità alla rimozione è
connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non
in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi
talvolta si possono considerare ‘beni negativi’), ma in virtù della
detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già di
proprietà dell’imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze
di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria,
devono essere smaltiti.
Conseguentemente, ad avviso dell’Adunanza, l'unica lettura del decreto
legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati
entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità, è quella che
consente all’Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti
dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti
dall'impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.