News / Giurisprudenza / Rifiuti
09-02-2021
Cassazione penale, Veicoli fuori uso e parti recuperate
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2260 del 20 gennaio
2021, si è pronunciata sulle parti di autoveicoli
recuperate.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti
ai sensi della voce "16 01" dell'allegato D alla parte quarta del d.lgs 3
aprile 2006, n. 152, richiamato dall'art. 184, comma 5, stesso Decreto. A
norma dell’art. 184- ter comma 1, del d.lgs n. 152 del 2006, un rifiuto
cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e
soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. Sempre il d.lgs n. 152
del 2006, art. 184- ter comma 4, richiama espressamente anche il D.Lgs. n.
209 del 2003. Secondo tale decreto, le parti di autoveicoli risultanti dalle
operazioni di messa in sicurezza di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209,
provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs n. 209 del
2003, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime
semplificato ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998, suballegato 1-5. Ne consegue
che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da
parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui al
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184- ter cit., cessano di essere rifiuti.