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18-02-2021
Cassazione penale, terre e rocce da scavo e dpr 120/2017
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4781 del 8 febbraio
2021, si è pronunciata in materia di terre e rocce da scavo e
legittimità del regolamento di semplificazione, ex Dpr 120/2017.
La previsione contenuta nell’art. 4 d.P.R. 120/2017 - secondo cui,
per poter essere considerate sottoprodotti, le terre e
rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo «conforme alle
disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della
dichiarazione di cui all’art. 21» – non è stata ex novo illegittimamente
introdotta in assenza di delega, ma era già contenuta nella
previgente disciplina (cfr. artt. 4 e 5 d.m. 161/2012), emanata in
aderenza alla normativa di matrice eurounitaria.
Attuando le indicazioni contenute nella legge-delega, il d.P.R.
120/2017 ha semmai semplificato gli adempimenti, posto che, con riguardo ai
cantieri di piccole dimensioni, l’art. 21, primo comma consente allo stesso
produttore di materiali, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da trasmettersi, anche solo in via telematica, alla competente
ARPA, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori scavo, di accertare la
sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 ed il secondo
comma del medesimo art. 21 prevede che «la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà di cui al comma 1, assolve la funzione del piano di
utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f».
Di conseguenza, secondo la Corte, nessuna violazione di delega e nessuna illegittimità sono ravvisabili nella disciplina del d.P.R. 120/2017, che, quale fonte
secondaria delegata, si limita a precisare in quali casi le
terre e rocce da scavo - materiale oggettivamente qualificabile come rifiuto
nei casi in cui, come nel caso di specie, il detentore
abbia l'obbligo di disfarsene - possano eccezionalmente essere considerati
quale sottoprodotto.