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	09-06-2021
	Cassazione penale, sversamento e reato di scarico senza autorizzazione
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18385 del 12 maggio 
	2021, si è pronunciata sulla fattispecie di sversamento, 
	causato da una rottura di una condotta, e reato di scarico 
	di acque reflue senza autorizzazione.
	In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il 
	reato di scarico di acque reflue industriali di cui al Decreto Legislativo 
	n. 152 del 2006, articolo 137 uno sversamento, non ragionevolmente 
	prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo 
	pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una 
	regolare richiesta di autorizzazione.
	Una diversa soluzione interpretativa, ha precisato la Corte, finirebbe 
	con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva.
	Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la 
	sentenza del Tribunale che aveva ritenuto responsabile l'amministratore di 
	una Società, con annessa attività ricettiva, per avere provocato uno 
	sversamento di reflui con ristagno dell'odore nauseante, qualificabile come 
	rifiuti liquidi, provenienti dal sistema fognario e depositatisi sul terreno 
	adiacente agli edifici ricettivi.
	Difatti, prosegue la Corte, dalla sentenza impugnata non è emerso che sia 
	avvenuto uno scarico secondo la definizione data dalla norma, ma la 
	rottura del condotto che portava alla rete fognaria.