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09-06-2021
Cassazione penale, sversamento e reato di scarico senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18385 del 12 maggio
2021, si è pronunciata sulla fattispecie di sversamento,
causato da una rottura di una condotta, e reato di scarico
di acque reflue senza autorizzazione.
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non configura il
reato di scarico di acque reflue industriali di cui al Decreto Legislativo
n. 152 del 2006, articolo 137 uno sversamento, non ragionevolmente
prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo
pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una
regolare richiesta di autorizzazione.
Una diversa soluzione interpretativa, ha precisato la Corte, finirebbe
con il configurare il reato in termini di mera responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la
sentenza del Tribunale che aveva ritenuto responsabile l'amministratore di
una Società, con annessa attività ricettiva, per avere provocato uno
sversamento di reflui con ristagno dell'odore nauseante, qualificabile come
rifiuti liquidi, provenienti dal sistema fognario e depositatisi sul terreno
adiacente agli edifici ricettivi.
Difatti, prosegue la Corte, dalla sentenza impugnata non è emerso che sia
avvenuto uno scarico secondo la definizione data dalla norma, ma la
rottura del condotto che portava alla rete fognaria.