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	25-06-2021
	Cassazione penale, scarico senza autorizzazione e procedura estintiva
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24633 del 24 giugno 
	2021, si è pronunciata in merito alla fattispecie di 
	scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali senza 
	autorizzazione e  
	procedura estintiva del reato prevista dalla parte VI del d.lgs. 
	152/2006. 
	La procedura estintiva - prevista dalla Parte Sesta-bis 
	del d.lgs. 152/06 - non è affatto obbligatoria e, al pari 
	dell'analoga procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e 
	sicurezza sul lavoro (di cui agli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758 del 
	1994), l'omessa indicazione da parte dell'organo di 
	vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di 
	improcedibilità dell'azione penale.
	A nulla rileva l'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore 
	nella disposizione di cui all'art. 318-ter d.lgs. 152/06 ("...impartisce al 
	contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente..."), poiché 
	si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso 
	che, nei casi concreti, si possono verificare situazioni analoghe a quelle 
	già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
	come nel caso in cui l'organo di vigilanza decida di non impartire alcuna 
	prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la 
	regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua. 
	Di conseguenza, la Corte ha ribadito che gli "art. 318-bis e seguenti 
	del d.lgs. 152/06 non stabiliscono l'obbligo per gli organi di 
	vigilanza o la polizia giudiziaria di impartire sempre una prescrizione 
	al fine di consentire al contravventore l'estinzione del reato e pertanto 
	l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta 
	l'improcedibilità dell'azione penale".
	A tal riguardo, si ricorda che la procedura estintiva 
	prevista dalla Parte Sesta-bis del d.lgs. 152/06, introdotta con la legge 
	68/2015, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle 
	disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni 
	in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 
	758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate 
	dal d.lgs. 152/06 che non abbiano cagionato danno o pericolo 
	concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o 
	paesaggistiche protette (artt. 318-bis — 318-octies).
		Nel caso di specie, trattasi di uno scarico 
		in pubblica fognatura di acque reflue industriali, provenienti 
		dall'impianto di autolavaggio, senza la necessaria autorizzazione, in 
		quanto scaduta. La difesa eccepiva la nullità del decreto di citazione a 
		giudizio in quanto non è stato seguito l'iter procedurale: ai sensi 
		dell'art. 318-ter d.lgs. 152/2006, secondo il ricorrente, la polizia 
		giudiziaria, a seguito dell'accertamento di una condizione di 
		irregolarità, avrebbe dovuto impartire al ricorrente un'apposita 
		prescrizione.
	Sempre in tema di procedura estintiva, la corte, con la Sentenza n. 24483 del 23 giugno 2021, ha affermato che:
		in "tema di reati ambientali, la prescrizione impartita 
	ai sensi dell’art. 318-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non è 
	un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di 
	polizia giudiziaria, non autonomamente né immediatamente 
	impugnabile davanti al giudice penale, al quale restano devolute le sole 
	questioni insorte successivamente all’esercizio dell’azione penale o alla 
	richiesta di archiviazione".