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01-02-2021
Cassazione penale, responsabilità gestore di un pubblico esercizio
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1717 del 15 gennaio
2021, si è pronunciata sulla responsabilità del gestore di
un pubblico esercizio che non impedisce i continui
schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale.
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui
schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle
ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di
titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione
dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi
offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il
ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non
sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e
della tranquillità pubblica e, a tal fine, poiché l'evento possa essere
addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia
riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte
dell'agente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto il
gestore responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 cod. pen. per
avere, quale titolare del locale, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, con emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo e dal
vociare degli avventori del locale, arrecato disturbo al riposo e
all'occupazione dei condomini.