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	01-02-2021
	Cassazione penale, responsabilità gestore di un pubblico esercizio
	La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1717 del 15 gennaio 
	2021, si è pronunciata sulla responsabilità del gestore di 
	un pubblico esercizio che non impedisce i continui 
	schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale.
	Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle 
	persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisce i continui 
	schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle 
	ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di 
	titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione 
	dell'obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi 
	offerti dall'ordinamento, come l'attuazione dello "ius excludendi" e il 
	ricorso all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non 
	sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e 
	della tranquillità pubblica e, a tal fine, poiché l'evento possa essere 
	addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia 
	riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte 
	dell'agente.
	Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto il 
	gestore responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 cod. pen. per 
	avere, quale titolare del locale, con più azioni esecutive di un medesimo 
	disegno criminoso, con emissioni sonore prodotte dall'impianto stereo e dal 
	vociare degli avventori del locale, arrecato disturbo al riposo e 
	all'occupazione dei condomini.